Giuseppe NICOSIA – avvocato http://www.giuseppenicosia.com PATROCINANTE IN CASSAZIONE Fri, 12 Aug 2022 17:27:10 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.4.32 http://www.giuseppenicosia.com/wp-content/uploads/2016/10/cropped-images-1-32x32.jpg Giuseppe NICOSIA – avvocato http://www.giuseppenicosia.com 32 32 La Cassazione accoglie il nostro ricorso in un contenzioso tra una ditta snc storica di Vittoria e la Banca. http://www.giuseppenicosia.com/?p=5306 Fri, 12 Aug 2022 17:26:26 +0000 http://www.giuseppenicosia.com/?p=5306 Leggi tutto ...]]>  E’ con una certa soddisfazione professionale che recepiamo in pieno Agosto l’Ordinanza n. 24235 del 4.8.22 della IV Sez. Civ-1 della Corte di Cassazione che ha accolto il nostro ricorso tendente a far riconoscere la sussistenza del credito in capo ad un ex socio di una snc storica di Vittoria nonostante nel corso del giudizio fosse stata cancellata la società dal registro delle imprese.
La vicenda ha le seguenti origini: una ditta vittoriese, commerciante storica della via Cavour, era stata raggiunta nel 2004 da due decreti ingiunti promossi dall’ex Banco di Sicilia con i quali si ingiungeva il pagamento di circa 500.000 euro per presunti saldi debitori e con rischio di fallimento.
La ditta si era rivolta al nostro studio opponendo i d.i. e rivendicando semmai crediti contro la banca per varie irregolarità nella tenuta dei conti correnti, con applicazione di tassi di interesse contra legem.
Il primo grado si risolveva con l’annullamento dei decreti e dunque l’azzeramento dei presunti crediti della banca, risultato già sicuramente pregevole in considerazione delle esose pretese bancarie. Tuttavia, la perizia redatta in giudizio dal CTU Dott. Senia (esperto vittoriese di elevata professionalità) aveva evidenziato la fondatezza delle richieste della ditta nei confronti della banca e che semmai era questa a dover corrispondere alla snc correntista somme ingenti per diverse centinaia di miglia di euro.
Il giudizio d’appello si era però concluso con una decisione salomonica, confermando che le richieste della banca erano infondate, ma che tuttavia non si poteva riconoscere nulla in favore della società perché questa nel corso del giudizio, durato come spesso accade in Italia oltre un decennio, era stata chiusa e cancellata dal registro delle imprese.
Avverso tale decisione l’ex socio superstite, il 14 gennaio del 2021, patrocinato dal sottoscritto, ha proposto ricorso in cassazione e questa si è espressa accogliendo il primo motivo di ricorso.
La Suprema Corte, condividendo in toto le ragioni del ricorrente, nonché superando il precedente delle Sezioni Unite della medesima Corte n. 6070/2013, ha statuito il seguente principio di diritto “che il credito controverso esistente al momento della cancellazione non può ritenersi automaticamente rinunciato ..onde l’esistenza della rinuncia, da ricondurre alla remissione del debito di cui all’art. 1236 c.c., va allegata e provata con rigore” (così anche le recenti Cass. 9464/20 e 28439/20). Conseguentemente, la sentenza impugnata della Corte d’Appello di Catania è stata cassata con rinvio ad altra sezione che dovrà decidere conformemente al predetto principio di diritto.
Grazie a questo pronunciamento della suprema Corte, la Banca potrebbe essere condannata, nel prosieguo del giudizio, alla restituzione di quanto illegittimamente lucrato, per interessi anastocistici contra legem. Ergo la banca dovrà far fronte alla restituzione delle somme indebitamente percepite durante l’ultradecennale rapporto creditizio.
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Altra sentenza di condanna contro il Ministero della salute per un grave caso di malasanità http://www.giuseppenicosia.com/?p=5302 Fri, 05 Aug 2022 16:22:32 +0000 http://www.giuseppenicosia.com/?p=5302 Leggi tutto ...]]> Con sentenza del 3.8.22, pubblicata ieri, del Tribunale di Catania abbiamo ottenuto un’altra condanna al risarcimento danni da malasanità. Il caso riguardava un paziente sottoposto ad emotrasfusioni, che ne hanno purtroppo determinato l’insorgere di gravi malattie, quali dapprima l’epatite e poi la cirrosi ed infine il cancro che ne ha provocato il decesso dopo lunghe sofferenze. Ho rappresentato i familiari della vittima chiedendo che venisse riconosciuta la responsabilità del Ministero per aver consentito nei tristi anni 80/90 la somministrazione di sangue infetto nelle proprie strutture ospedaliere. Il Tribunale di Catania ha accolto tutte le nostre richieste condannando il Ministero a risarcire non solo i danni parentali jure proprio, ma anche in via successoria il cosiddetto danno catastrofale o da lucida agonia, ossia la percezione e consapevolezza da parte del paziente che il comportamento colposo dei sanitari ne avrebbe determinato la morte da lì a poco. Anche in questo caso abbiamo intrapreso una battaglia di legalità e giustizia a favore delle vittime contro le tante distorsioni della pubblica amministrazione.

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Il Comune di Vittoria condannato a ingente risarcimento danni per incidente mortale causato da buca non adeguatamente segnalata. http://www.giuseppenicosia.com/?p=5298 Thu, 04 Aug 2022 08:50:26 +0000 http://www.giuseppenicosia.com/?p=5298 Leggi tutto ...]]>
Si è concluso, con sentenza del Tribunale di Ragusa del 28.7.22 pubblicata ieri, un contenzioso patrocinato dal nostro studio ed in particolare dall’avv. Anna Iachella che vedeva citato l’ente per risarcimento per danno mortale cagionato da insidia stradale e cose in custodia.
La domanda giudiziaria della moglie e delle due figlie di una vittima della strada, deceduta in seguito ad incidente automobilistico autonomo e provocato da insidia stradale non adeguatamente segnalata né riparata, è stata pienamente accolta dal Giudice che ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di diritto per la piena responsabilità dell’Ente, pur in assenza di responsabilità personali degli uffici manutentivi.
La portata parzialmente innovativa della sentenza risiede nell’accoglimento delle nostre richieste di applicare al danno parentale da morte le più congrue tabelle a punti del Tribunale di Roma, in luogo di quelle di Milano, così come hanno riconosciuto recentissime sentenze della Corte di Cassazione.
A fronte di un fatto tragicamente luttuoso e dell’irrisarcibile dolore parentale che ne consegue, resta tuttavia la soddisfazione professionale di aver dato una risposta di equità e giustizia alle vittime della strada.
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Pignorato il Ministero dell’Interno e i fondi destinati alla Prefettura di Ragusa http://www.giuseppenicosia.com/?p=5293 Thu, 30 Dec 2021 10:11:43 +0000 http://www.giuseppenicosia.com/?p=5293 Leggi tutto ...]]> ODopo anni di protervia del ministero nel non riconoscere i crediti dovuti nei confronti di 4 fratelli, congiunti di persona uccisa dalla mafia, siamo stati costretti a ricorrere al maxi pignoramento dei fondi statali. La vicenda è relativa all’ostruzionismo frapposto dal ministero nel non ottemperare a ben 4 sentenze definitive di condanna al risarcimento danni nei confronti dei malavitosi, nonché alla sentenza finale di condanna del ministero per il diniego di accesso al fondo vittime della mafia. Notificato l’atto di precetto ed attesi i già lunghi termini concessi alle amministrazioni per fare fronte ai propri debiti (mentre quando richiedono ai cittadini tasse, tributi e multe, sono molto ma molto veloci e solerti), stante il reiterato inadempimento, si è proceduto ad agire esecutivamente contro il ministero, debitore moroso, con il detto pignoramento di notevoli somme di denaro. I fondi pignorati erano destinati alla prefettura di ragusa. Ora se ne chiederà al giudice dell’esecuzione di Catania l’assegnazione diretta in favore degli aventi diritto, con ulteriori danni erariali per le amministrazioni inadempienti (quindi indirettamente per tutti noi contribuenti) a causa della prossima gestione del ministero sulla materia.

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Le controversie tra i comuni soci dell’Ato vanno devolute al collegio arbitrale – Sentenza del Tribunale di Ragusa http://www.giuseppenicosia.com/?p=5291 Wed, 29 Dec 2021 10:33:37 +0000 http://www.giuseppenicosia.com/?p=5291 Leggi tutto ...]]> Sentenza del Tribunale di Ragusa accoglie la nostra eccezione e statuisce che le controversie tra comuni soci dell’Ato vanno devolute al collegio arbitrale. Il nostro studio ha rappresentato il comune di Chiaramonte Gulfi in una causa intentata dal Comune di Acate contro lo stesso ed altri enti locali per la condanna al pagamento di ingenti somme di denaro, presuntivamente dovute a titolo di perequazione per i maggiori oneri di conferimento in discarica a seguito di conteggi e liquidazione effettuata dall’Ato di RG in liquidazione.Tutti i Comuni convenuti hanno formulato varie eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione, di competenza, di legittimazione ed in ogni caso di infondatezza nel merito della domanda. Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, applicando il principio della ragione più liquida, ha risolto la vertenza accogliendo l’eccezione preliminare “proposta in particolare dal comune di Chiaramonte” di incompetenza del giudice adito, essendo previsto dall’articolo 31 dello statuto Ato che simili controversie siano risolte dagli arbitri. Per tale ragione ha respinto la domanda del Comune di Acate, condannandolo a rifondere le spese legali in favore di tutti gli enti convenuti. Il precedente giudiziario appare utile al fine di meglio inquadrare le procedure da applicare per dirimere le molteplici potenziali controversie derivanti dalla gestione Ato tra i soci.

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Pignoramento al ministero dell’Interno e alla Prefettura di Ragusa http://www.giuseppenicosia.com/?p=5283 Wed, 24 Mar 2021 09:56:20 +0000 http://www.giuseppenicosia.com/?p=5283 Leggi tutto ...]]>
Sembrerebbe incredibile eppure anche questo ci tocca vedere. Un Ministero che, pur di non onorare i propri debiti nei confronti delle vittime di mafia, cerca di eludere una sentenza dello Stato Italiano, sottraendosi da tempo al pagamento del dovuto e che, pertanto, subisce il pignoramento di somme di denaro nella disponibilità della Prefettura.

Nella nostra attività di difesa legale delle vittime, in questo caso anche vittime della burocrazia statale, abbiamo dovuto fare ricorso a quest’ultima ratio per ottenere giustizia nei confronti di un comportamento illegittimo ed indecoroso per un ministero così importante.
Certo è che quando creditore è l’erario non si esita ad imporre fermi amministrativi o svendite di prime case e di aziende. Quando è il Ministero a dover pagare, esso cerca di sfuggire ai propri obblighi senza ritegno.
E quel che più indigna è che tale atteggiamento viene tenuto anche nei confronti delle vittime di mafia, proprio mentre in tutta Italia proliferano in questi giorni le manifestazioni indette da Libera per ricordare le vittime della criminalità.
Un minimo di coerenza ministeriale, per favore.
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Importante sentenza in tema di Jus Superveniens condanna il Ministero dell’Interno e rigetta le risultanze dell’Istruttoria della Prefettura di Ragusa e della Delibera del Comitato di Solidarietà presso il Ministero http://www.giuseppenicosia.com/?p=5272 Thu, 04 Oct 2018 10:04:51 +0000 http://www.giuseppenicosia.com/?p=5272 Leggi tutto ...]]> Un’altra sentenza si aggiunge al già corposo novero di pronunce ottenute dal nostro studio contro il Ministero dell’Interno in tema di vittime della criminalità organizzata. E’ sempre il Tribunale di Catania, prima sez. civile, che, contrariamente a quanto sostenuto da Prefettura e Comitato ministeriale, con Ordinanza di accoglimento totale del procedimento iscritto al n. 3494/2018, dichiara il diritto di accedere al Fondo ministeriale dei ricorrenti e condanna il Ministero dell’Interno a corrispondere l’ingente risarcimento danni riconosciuto alle vittime ed al pagamento delle spese processuali.
La vicenda è simile ad altre nelle quali il Ministero, facendosi forte di relazioni prefettizie e pareri dell’Avvocatura generale dello Stato, ha denegato, in virtù di interpretazioni in deroga alla normativa prevista dalla L.512/99, l’accesso al Fondo a parenti di vittime di mafia.
Ed anche questa volta come le precedenti abbiamo ottenuto la condanna del Ministero.
L’elemento di novità giuridica nel caso di specie è che stavolta l’Avvocatura distrettuale dello Stato aveva opposto anche elementi ostativi fondati su modifiche normative sopravvenute che andavano a modificare la legge 512/99, nonché invocava l’applicazione della famigerata L.122/2016, già oggetto di forti dubbi di legittimità costituzionale e non conformità alle direttive europee in materia di vittime del delitto.
I noti principi giuridici invocati dal Ministero erano, pertanto, nel caso di specie, quelli del tempus regit actum in materia di jus superveniens.
In giudizio la nostra difesa, citando un recentissimo precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione del 2016, ha sostenuto la tesi opposta e cioè la non applicabilità della legge sopravvenuta laddove i richiedenti vantino un diritto soggettivo e l’amministrazione non disponga di poteri discrezionali. In questi casi deve applicarsi la legge vigente al tempo della domanda e non quella sopravvenuta durante lo svolgersi del procedimento amministrativo o giudiziario.
La pronuncia del Tribunale di Catania ha dato piena ragione alla nostra tesi giuridica ed ha ritenuto la difesa del Ministero priva di pregio giuridico.
La conseguenza importante di tale Ordinanza è che tale principio di inapplicabilità della legge sopravvenuta in procedimenti amministrativi è estendibile, oltre alle vicende delle vittime del delitto, del dovere ed alle vittime innocenti, a tutti quei procedimenti amministrativi ove si controverta di diritti soggettivi ma resi lunghissimi dalla elefantiaca burocrazia.
Veramente disdicevole, oltre che antigiuridica, è infatti la prassi diffusa presso le pubbliche amministrazioni di sforare persino i termini imposti dalla legge, per rispondere poi ai cittadini che nelle more è cambiata la normativa ed hanno perso il diritto a quanto a suo tempo legittimamente richiesto.
Oggi, grazie a questi provvedimenti della giustizia italiana, abbiamo la consapevolezza che i cittadini hanno qualche strumento in più contro le lentezze e le negligenze di certa burocrazia.

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Indagini Exit Poll e Scioglimento Consiglio comunale di Vittoria. Conferenza Stampa avv. Giuseppe Nicosia http://www.giuseppenicosia.com/?p=5269 Sun, 16 Sep 2018 10:12:25 +0000 http://www.giuseppenicosia.com/?p=5269

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Avviso di chiusura delle indagini Exit Poll. Nessuno scambio politico mafioso per l’ex sindaco. Ma si persevera. Auspico processo pubblico per affermare la verità e smentire tutte le ipotesi accusatorie http://www.giuseppenicosia.com/?p=5263 Mon, 18 Jun 2018 16:21:50 +0000 http://www.giuseppenicosia.com/?p=5263 Leggi tutto ...]]> Ora che dalla Procura di Catania hanno comunicato, con grave ritardo, la chiusura delle indagini preliminari e gli atti non sono più coperti da segreto istruttorio, posso più liberamente esprimermi in ordine ai gravissimi e madornali errori giudiziari, oltre quelli già evidenziatisi precedentemente, che hanno connotato la famosa operazione “exit poll”. Errori nei quali in larga parte si persevera, nonostante ben 5 pronunce della Corte di Cassazione abbiano dichiarato l’insussistenza degli indizi di colpevolezza negli atti della Procura che hanno portato alle ordinanze cautelari del settembre 2017. Dovrei essere soddisfatto dell’ammissione di errore giudiziario, implicita nello stesso avviso di chiusura delle indagini, che esclude e cancella l’ignominiosa, quanto infondata accusa ex art 416 ter a mio carico. E non poteva essere altrimenti dopo che sia il Gip, sia il Tribunale del Riesame, sia la Corte di Cassazione avevano, ognuno secondo il proprio ruolo, revocato gli arresti e dichiarato illegittimi gli atti compiuti a mio carico per mancanza di indizi di reato.
Dovrei essere soddisfatto della scomparsa, nelle contestazioni dell’avviso di chiusura delle indagini, delle calunnie dei falsi pentiti e della tanto vaneggiante, quanto penalmente ininfluente, ipotesi di mancato sostegno elettorale in favore della candidata Pisani. Purtuttavia non posso essere soddisfatto dinanzi al perseverare di un’azione giudiziaria che, a mio avviso, non può trovare altra giustificazione se non nel fatto  che gli inquirenti non potessero totalmente cancellare un’iniziativa giudiziaria avviata con così tanto clamore, nei metodi usati e nelle conferenze stampa, ma che da subito era naufragata davanti alle prime emergenze difensive.
E non posso che ritenermi amareggiato per le seguenti ragioni:

  1. l’ingiusto mantenimento dell’accusa infondata di voto di scambio a carico di mio fratello fabio;
  2. la contestazione di reati elettorali manifestamente insussistenti
  3. l’infondata contestazione di queste accuse minori nei confronti di persone perbene ree soltanto di essere ex amministratori o funzionari;
  4. l’utilizzo da parte di taluni di tale singolare azione giudiziaria per denigrare la città e l’amministrazione che per un decennio l’ha amministrata, contrastando invece la vera criminalità e sfidando i poteri forti.

La misura cautelare con l’ipotesi accusatoria nei confronti di Fabio Nicosia, al pari di quella nei miei confronti è stata censurata dalla Suprema Corte, Sez. seconda presieduta dal noto Piercamillo Davigo, già presidente dell’Associazione nazionale Magistrati e componente del pool “mani pulite”. Tanto il Tribunale del Riesame quanto la Corte di Cassazione si erano espressi per la mancanza di indizi di colpevolezza. Eppure, nonostante il “giudicato cautelare”, si mantiene in vita un’ingiusta accusa destituita di ogni fondamento e che verrà facilmente smentita nel corso del giudizio.
Le contestazioni minori che residuano nei miei confronti sarebbero risibili se non avessero la valenza di ledere ingiustificatamente un’azione amministrativa portata avanti per anni all’insegna della correttezza. Dietro il roboante titolo di corruzione elettorale si cela null’altro che l’accusa di aver corrisposto contributi assistenziali per poche decine di euro a 4, dico 4!!!, famiglie bisognose (è la stessa Procura che ritiene nel capo di imputazione che ne avessero i requisiti e dunque diritto), così come quella di aver prorogato per qualche settimana l’appalto alla ditta dei rifiuti(perché nessun’altra ditta partecipava ai bandi indetti dal Comune, per come a suo tempo da me denunciato alla locale Procura), fatto obbligato per non lasciare la città in preda ai rifiuti.
Sono ipotesi accusatorie di tale minimo rilievo e così lontane dalla verità da far ritenere che si mantengano in vita solo per giustificare l’esistenza di un processo, destinato a naufragare nel nulla, come quelli precedentemente intentati ingiustamente contro altri amministratori della provincia di Ragusa. Processo che a questo punto sono io a chiedere che venga celebrato al più presto possibile e nella forma più pubblica possibile per dare spazio alla verità giudiziaria piuttosto che al chiacchiericcio calunnioso.
Riemerge comunque prepotentemente una domanda: per un’ipotesi di reato di così marginale motivazione per cui si dovrebbe discutere in un processo a mio carico se erano correttamente erogati contributi di solidarietà di qualche decina di euro a 4 famiglie bisognose e sulla regolarità di una proroga di un mese all’azienda dei rifiuti, fatti tutt’al più di valenza amministrativa, era legittimo lo spiegamento di forze armate, di elicotteri, e l’applicazione di misure cautelari illegittime? era necessario causare danni all’erario pubblico e danni materiali e morali alle persone oggetto di misure consacrate come illegittime anche dalla Cassazione? era opportuno diramare immagini e notizie lesive della dignità personale e professionale senza avere in mano neanche degli indizi di reato? Ad oggi nessuno ha chiesto scusa per questi macroscopici errori mentre l’errore giudiziario persecutorio persiste .

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Condannato, ancora una volta, il Ministero dell’Interno per violazione della legge sulle vittime di mafia, in forza di erroneo parere dell’Avvocatura generale dello Stato. RASSEGNA STAMPA http://www.giuseppenicosia.com/?p=5258 Fri, 11 May 2018 10:12:10 +0000 http://www.giuseppenicosia.com/?p=5258 Scarica la Rassegna Stampa

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