Responsabilità medica: la struttura sanitaria risponde dei danni per inidoneo management chirurgico e risarcisce anche il danno morale

  1. In campo di responsabilità sanitaria e colpa medica si segnala la sentenza n. 1105/2015 della Corte di Appello di Catania, la quale, da un lato ha rigettato l’appello della ASP di Ragusa, che pretendeva la riforma della sentenza di condanna di primo grado e che venisse imputata al malato la condotta colposa per non aver seguito i controlli medici post operatori, dall’altro, ha accolto il nostro appello finalizzato a far riconoscere la liquidazione del danno morale che il giudice di primo grado aveva omesso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale.
    Riepilogando succintamente i fatti:
    il nostro assistito era stato sottoposto ad intervento di appendicectomia presso l’ospedale di Vittoria. Nonostante la terapia analgesica, lo stesso aveva convissuto con acuti dolori e gonfiore nell’area di drenaggio per mesi, sino a quando non era stato nuovamente ricoverato d’urgenza per “ascesso parete addominale” e sottoposto a nuovo intervento. Nonostante ciò residuavano forti dolori e la persistenza dell’infezione, sino a quando non veniva sottoposto presso altra struttura sanitaria ad un nuovo intervento risolutivo.
    Adito il tribunale di Ragusa sez distacc di Vittoria venivano condannate sia la ASP che la società assicuratrice della stessa a risarcire l’attore al risarcimento dei danni subiti per il danno biologico patito e per il lungo periodo di sofferenza provocato da imperizia medica.
    L’attore aveva appellato la sentenza lamentando l’omissione della liquidazione del danno morale. L’ASP aveva proposto appello incidentale allegando il disconoscimento della condotta colposa del malato, che, a suo dire, avrebbe mancato di sottoporsi ai controlli medici successivi all’intervento chirurgico.
    La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza citata, ha ribadito che :
    – la “patologia flogistica è derivata da inidoneo management chirurgico”
    – nessuna negligenza o condotta omissiva poteva essere imputata al paziente
    – in aderenza ai principi posti dalla Cass. sez. Unite, pur nell’ottica di una valutazione unitaria e omnicomprensiva delle categorie di danno scaturenti dalla lesione di valori inerenti la persona, il giudice deve pur sempre procedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando adeguatamente le sofferenze anche psichiche.

    Così statuendo ha accolto l’appello principale e, praticamente, raddoppiato l’ammontare della liquidazione del danno in favore del paziente, condannando l’Asp anche alle spese del giudizio d’appello.
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