Dopo la sospensione di una procedura esecutiva immobiliare, arriva l’ordinanza di estinzione del procedimento.

Esattamente due mesi fa veniva accolta, con grande favore, la notizia della sospensione di una procedura esecutiva immobiliare, per eccessivo ribasso d’asta. E se quel provvedimento riscuoteva notevolissimo interesse, ancora di più ne riscuoterà l’ordinanza di estinzione del procedimento n.83/08, che lo stesso dott. Claudio Maggioni, giudice presso il Tribunale di Ragusa, ha emesso il 23 marzo scorso.
La vicenda giudiziaria, seguita dal nostro studio legale e per la quale avevo richiesto l’applicazione dell’art 164 bis (Disp. Att. Cpc), è stata definita con il provvedimento invocato che, tra l’altro, detta alcuni principi che potranno costituire validi precedenti giurisprudenziali, in una materia tanto controversa e allo stesso tempo di così grande interesse, nei casi in cui le vendite immobiliari avvengono a “prezzi stracciati”.
Il Giudice Maggioni ha ritenuto che l’art.164 costituisce norma, posta a tutela dell’interesse pubblicistico alla ragionevole durata del processo, e di quello privatistico alla economicità della procedura. La norma, di fatto, impedisce la prosecuzione del processo laddove divenga irragionevole la pretesa del creditore in termini di estrema esiguità del recupero della stessa, esiguità da valutare sia in termini relativi (percentuale del credito soddisfatto rispetto a quello azionato) sia in termini assoluti.
Il provvedimento del Giudice, che accoglie totalmente le nostre difese ed istanze, concludendo con l’ordine di chiusura del procedimento e la cancellazione del pignoramento immobiliare, è tanto più importante ed illuminato, se si considera che i creditori tutti si erano opposti alla estinzione della procedura.
Se già, dunque, era stato importante il provvedimento di sospensione attuato dallo stesso giudice due mesi fa, ora siamo addirittura all’estinzione. Una decisione che avrà importanti ripercussioni e che riveste enorme rilevanza sociale in un momento di profonda crisi economica, e visto il gran numero di procedure esecutive pendenti sugli immobili.
Ancora una volta, tocca alla magistratura più colta ed illuminata, attraverso l’interpretazione della legge, colmare il silenzio e le lacune del legislatore che, ancora oggi, lascia nel vago le proprie norme e non fissa criteri univoci per la definizione dei procedimenti, ai sensi dell’art 164 bis.

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