Condannati alla riattivazione del rapporto di lavoro, il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia: illegittima la sospensione cautelare del docente.

Il Tribunale di Ragusa, sezione Lavoro, Giudice Giovanni Giampiccolo, con provvedimento depositato il 4 aprile 2018, ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal nostro studio, e dichiarato illegittima la sospensione cautelare facoltativa, disposta nei confronti del docente, rilevando la violazione dell’art. 97 del contratto collettivo e ordinando l’immediata reintegra e riattivazione del rapporto di lavoro.
L’amministrazione scolastica aveva adottato la sospensione cautelare facoltativa del docente a seguito e nonostante l’annullamento dell’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari (ritenuti illegittimi per carenza del quadro indiziario), fondandola sull’esistenza di un procedimento penale.
Il docente ha impugnato il provvedimento sollevando una serie di illegittimità, tra le quali l’incompetenza dell’organo irrogante la sospensione, dell’organo di convalida, il difetto dei presupposti di legge, ed in particolar modo la violazione di legge e dell’art 97 del contratto collettivo comparto scuola.
Si denunciava la violazione del contratto collettivo in quanto la sospensione applicata in difetto dell’avvio dell’azione penale per insussistenza del rinvio a giudizio, essendo stati gli atti travolti dall’annullamento della misura cautelare.
L’amministrazione si era difesa con l’Avvocatura dello Stato, perorando la legittimità della sospensione.
Il Giudice del Lavoro, accogliendo la tesi del ricorrente, ha ritenuto:

  • la domanda cautelare fondata “alla luce di quanto disposto dall’ art 97 del vigente contratto collettivo”;
  • la sospensione cautelare “fondata e motivata esclusivamente sull’esistenza di un procedimento penale (non viene menzionato neppure il reato ipotizzato) in cui l’azione penale non è stata ancora esercitata, in difetto del necessario presupposto del rinvio a giudizio previsto dalla contrattazione collettiva”, citando anche un caso analogo risolto dalla Cassazione nel 2010;
  • sussistente il periculum in mora attesa anche l’ingiusta “lesione dell’immagine e della professionalità del docente”.

All’esito del superiore ragionamento giuridico ha dichiarato illegittima la sospensione cautelare facoltativa e ordinato all’amministrazione scolastica di riattivare il rapporto di lavoro con condanna alle spese di giudizio.
Anche in questo caso si è posto rimedio ad un grave errore della pubblica amministrazione e ad una ingiustizia prodotta da un procedimento penale palesemente iniquo ed infondato.

 

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