Circa il Dies a Quo per l’avvio del procedimento disciplinare nella Pubblica Amministrazione

La difesa legale di un Dirigente, rispetto alla sanzione disciplinare adottata dall’ente locale datore di lavoro, è stata occasione per approfondire la questione giuridica relativa alla decorrenza del dies a quo per l’avvio della contestazione ed il termine entro il quale deve concludersi il procedimento disciplinare nelle pubbliche amministrazioni.

Si pensi infatti all’incertezza che può connotare la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione disciplinare in quelle pubbliche amministrazioni con strutture periferiche e organizzazioni burocratiche complesse. Il termine decorrerebbe dalla conoscenza acquisita dall’Ufficio procedimenti disciplinari o da parte di un qualsiasi ufficio dell’amministrazione?

In materia si è espressa, recentemente, e per la prima volta, la Corte di Cassazione con sentenza n. 20733 del 14.10.2015. L’argomento affrontato dalla Suprema Corte, oltre ad avere importanti risvolti pratici, legati alla decadenza per decorso del termine concesso dalla legge alla P.A. per l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare, è di indubbio interesse giuridico perché mette a confronto due esigenze parimenti importanti. Da un lato, l’esigenza di certezza, a tutela del dipendente, dei tempi di svolgimento e conclusione di un procedimento sanzionatorio che lo riguardi, onde evitare che lo stesso ne resti assoggettato per un tempo indefinito e, d’altro canto, l’esigenza di buon andamento della pubblica amministrazione, che pretende l’individuazione in modo certo ed oggettivamente verificabile del dies a quo dal quale far decorrere i termini decadenziali.

La soluzione offerta dalla Corte di Cassazione è stata la seguente: “in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del Dlgs 165/01, la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione – dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall’azione disciplinare, il relativo procedimento- coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.”  Ed ha risolto la controversia sottoposta al suo esame, ritenendo, conformemente alla massima espressa, che la conoscenza dei fatti da parte del direttore generale e del responsabile del personale fosse idonea a far decorrere i termini di legge.

Analogamente, nel caso di specie di cui lo studio si sta occupando, si ritiene che l’anticipata conoscenza dei fatti da parte del Segretario Generale dell’Ente, rispetto alla data di conoscenza dell’ufficio procedimenti disciplinari, di gran lunga posteriore, costituisca il momento da cui far decorrere i termini previsti dal dlgs 165/01, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata per intervenuta decadenza.

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