Ho firmato ieri una ordinanza, la numero 27, per la prevenzione degli incendi boschivi. Ho disposto il divieto, nei campi, nei boschi e nei terreni cespugliosi, nell’intero territorio comunale, di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace; fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio; lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione; sostare il veicolo a caldo in prossimità di accumuli di materiale soggetto ad infiammazione che possa determinare l’innesco o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata; bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico; abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive.
È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni: la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di cento metri nel fondo agricolo, nel periodo dal 15 Ottobre al 15 Maggio, dalle ore 5 alle ore 9 e dalle ore 15 alle ore 18. Sono fatte salve eventuali deroghe in occasione di manifestazioni di carattere locale, previa espressa richiesta all’Amministrazione comunale; durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri due, avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. È vietata l’accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore; possono essere destinati alla combustione all’aperto al massimo tre metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti e costituiti esclusivamente da materiale agricolo e forestale proveniente da sfalci, potature e ripuliture in loco.
L’ordinanza prevede, inoltre, la preventiva comunicazione al comando di Pm dell’inizio e del termine delle operazioni e, se il terreno ricade nella Riserva naturale orientata dei Pini d’Aleppo, all’ente gestore.
Ci teniamo al rispetto dell’ambiente e tutto deve essere fatto secondo le norme vigenti; chiediamo, pertanto, alla polizia municipale ed alle forze dell’ordine di sanzionare gli inadempienti.